Laboratorio per anziani
Il laboratorio si basa sulla raccolta delle fotografie portate dei cittadini della terza età, rielaborate e accostate agli scatti di oggi, da cui scaturiscono storie e esperienze di vita e diventano memoria collettiva.
La raccolta di immagini è avvenuta presso il Centro Culturale per anziani Sempreverdi, di Comasina dove è stato organizzato un concerto-spettacolo a cura del duo teatral-musicale Duperdu e del Maestro di milanese Marino Zerbin, che ha tenuto una lezione di cultura e trazione milanese. Le fotografie sono scattate e rielaborate dalla fotografa Laila Pozzo.
Il risultato è una mostra per bambini e famiglie, ideata e illustrata dall’attrice Marta M. Marangoni e allestita al Teatro Bruno Munari, in cui si uniscono ricordi, memoria del quartiere e tempo presente.
Il laboratorio rientra nel progetto URBAN METAMORPHOSIS realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Produzione – Minima Theatralia
Con Duperdu e Marino Zerbin
Foto di Laila Pozzo
Con la partecipazione di CSRC Sempreverdi, ANPI Affori, ANPI Bovisa, ANPI Niguarda, Teatro Bruno Munari
Termini e Condizioni
Il versamento effettuato è una erogazione liberale e non rientra in alcun modo nella fattispecie di transazione commerciale e non presuppone una prestazione corrispettiva (rapporto sinallagmatico).
L’Associazione è iscritta al registro delle Associazione di promozione Sociale del Comune di Milano, pertanto le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Le persone fisiche (in alternativa alla detrazione), enti e società possono dedurre le rogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo. L’eccedenza può essere dedotta nei 4 esercizi successivi (rif. Art 83 D.lgs.3 luglio 2017 n. 117).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017:
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.