Minima Theatralia si occupa di Teatro Sociale e di Comunità nella periferia nord-ovest di Milano e produce performances immersive people and site-specific, che promuovono le relazioni e le risorse creative di un territorio nei processi di rigenerazione urbana, con artisti professionisti dello spettacolo e dell’arte insieme a cittadini-attori di diversa età, abilità e provenienza, con regia di Marta Maria Marangoni, drammaturgia di Francesca Sangalli e musiche di Fabio Wolf.
L’urgenza è quella di uscire dai meccanismi classici della messinscena e sperimentare nuove modalità performative, favorendo la commistione dei linguaggi in una ricerca volta alla condivisione di contenuti politici e sociali, nella convinzione che «il teatro sia uno strumento di incontro realmente rivoluzionario per le nostre vite e per le nostre solitudini».
Minima Theatralia gode della supervisione della Prof. Giulia Innocenti Malini (Dipartimento teatro Sociale Università Cattolica), accoglie e forma stagisti dalle principali università milanesi (Bicocca, Statale, Cattolica, Brera e Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi).
La direzione artistica è di Marta M. Marangoni: laureata in lingue, ha studiato teatro a Berlino, Dresda, Barcellona e Milano, dal 2001 attrice della compagnia del Teatro della Cooperativa di Renato Sarti, dal 2011 regista per il Teatro degli Incamminati e dal 2015 attrice-cantante per il Teatro Franco Parenti. Master in Drammaturgia Performativa e Comunitaria (2008-2011 presso CRT) è operatrice, formatrice e conduttrice di laboratori di Teatro Sociale, acquisendo esperienza sul campo con: il progetto ScigheraTeatro (di cui è fondatrice nel 2006), il Teatro degli Incontri di Gigi Gherzi (di cui è co-fondatrice nel 2011), CETEC di Donatella Massimilla (Centro Europeo Teatro e Carcere – Fuori e Dentro San Vittore), Social and Community Theater di Torino.
Per rendere il tuo evento aziendale più personale e coinvolgente. Per la formazione di operatori di laboratori teatrali. Tante idee da sviluppare insieme e creare un evento indimenticabile!
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Termini e Condizioni
Il versamento effettuato è una erogazione liberale e non rientra in alcun modo nella fattispecie di transazione commerciale e non presuppone una prestazione corrispettiva (rapporto sinallagmatico).
L’Associazione è iscritta al registro delle Associazione di promozione Sociale del Comune di Milano, pertanto le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Le persone fisiche (in alternativa alla detrazione), enti e società possono dedurre le rogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo. L’eccedenza può essere dedotta nei 4 esercizi successivi (rif. Art 83 D.lgs.3 luglio 2017 n. 117).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017:
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.