Da gennaio a giugno, il lunedì dalle 19.30 alle 22.00, V. Grazioli 33, SALA VERDE del Villaggio Grazioli, Affori (M3 Affori Centro/Dergano)
docenti: Marta Marangoni, Francesca Sangalli, Fabio Wolf, assistente Chiara Callegari
Condividere esperienze ed emozioni, aprire la porta e mettere il naso fuori, scoprire una nuova realtà nel quartiere, leggere insieme, giocare al teatro, costruire manufatti, usare la fantasia, sentirsi belli perché diversi, diversi ma uguali nei sogni e nei bisogni. In una parola sola: fare comunità! Generare microeconomie di scambio e share economy per un teatro anti-crisi come antidoto al consumismo e alla segregazione, per un teatro popolare che attivi virtuosi circuiti di solidarietà. Questo abbiamo praticato finora…
Ogni anno studiamo un autore e lo caliamo nel nostro quotidiano, ora ci stiamo cimentando con l’opera di Kafka, ispirandoci al suo mondo espressionista, grottesco, surreale per sconquassare l’immobilità patologica di cui siamo prigionieri nel nostro tempo presente. Attraverso una riscrittura collettiva, guidata dalla drammaturga Francesca Sangalli, costruiremo un testo teatrale originale su cui metterci alla prova, per restituire al pubblico uno spettacolo fatto di visioni e sogni, filtrate dalla lente di un’inafferrabile autore, come una sorta di “METAMORFOSI COLLETTIVA” con le canzoni scritte ad hoc dal maestro Fabio Wolf e l’allestimento costruito con i materiali che raccoglieremo nel quartiere durante il corso dell’anno.
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Termini e Condizioni
Il versamento effettuato è una erogazione liberale e non rientra in alcun modo nella fattispecie di transazione commerciale e non presuppone una prestazione corrispettiva (rapporto sinallagmatico).
L’Associazione è iscritta al registro delle Associazione di promozione Sociale del Comune di Milano, pertanto le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Le persone fisiche (in alternativa alla detrazione), enti e società possono dedurre le rogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo. L’eccedenza può essere dedotta nei 4 esercizi successivi (rif. Art 83 D.lgs.3 luglio 2017 n. 117).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017:
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.