Termini e condizioni

Il versamento effettuato รจ una erogazione liberale e non rientra in alcun modo nella fattispecie di transazione commerciale e non presuppone una prestazione corrispettiva (rapporto sinallagmatico).

Lโ€™Associazione รจ iscritta al registro delle Associazione di promozione Sociale del Comune di Milano, pertanto le persone fisiche possono detrarre dallโ€™imposta lorda il 30% dellโ€™importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo dโ€™imposta.

Le persone fisiche (in alternativa alla detrazione), enti e societร  possono dedurre le rogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo. Lโ€™eccedenza puรฒ essere dedotta nei 4 esercizi successivi (rif. Art 83 D.lgs.3 luglio 2017 n. 117).

Lโ€™Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.

In conformitร  con quanto stabilito dallโ€™art. 83 del Codice del Terzo Settore โ€“ Decreto legislativo, 03/07/2017 nยฐ 117, G.U. 02/08/2017:

1. Dallโ€™imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui allโ€™articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo dโ€™imposta non superiore a 30.000 euro. Lโ€™importo di cui al precedente periodo รจ elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora lโ€™erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione รจ consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dallโ€™articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalitร  in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui allโ€™articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societร  sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, lโ€™eccedenza puรฒ essere computata in aumento dellโ€™importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione dโ€™imposta e sono stabiliti i criteri e le modalitร  di valorizzazione delle liberalitร  di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che lโ€™ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dellโ€™articolo 79, comma 5, al momento dellโ€™iscrizione nel Registro unico di cui allโ€™articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dellโ€™ente allโ€™Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui lโ€™ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo dโ€™imposta nel quale si รจ verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dellโ€™ente รจ punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

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